Avv. Darianna De Rosa
A norma di quanto disposto dall’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore o locatario) un bene mobile o immobile, per un periodo di tempo determinato o determinabile, in cambio di un corrispettivo in denaro (canone).
Il contratto di locazione è necessariamente oneroso e
tale requisito lo rende alternativo e differente
rispetto al contratto di comodato,
essenzialmente gratuito.
La locazione è un contratto di natura consensuale, perché sia considerato valido infatti è sufficiente lo scambio reciproco della manifestazione di consenso delle parti e in virtù del principio di autonomia negoziale, il contenuto del contratto può variare in ragione delle esigenze delle parti coinvolte (salvo, eventuali vizi dell’atto, le cui cause sono elencate nell’art. 1418 c.c.).
Tuttavia, nonostante il contratto di locazione possa essere predisposto liberamente dalle parti,
la legge ha individuato dei modelli tipici di contratti tra i quali:
Nel contratto di locazione, ricorrono comunque determinati elementi tipici che devono essere sempre presenti a prescindere dalla tipologia di contratto prescelto.
A seguito della pattuizione sorgono una serie di obblighi reciproci in
capo al locatore e conduttore,
quali parti coinvolte nel rapporto obbligatorio.
Il conduttore a sua volta è tenuto a: